Venerdì 19 novembre, a Roma, nel Corso di Alta Formazione in Esperto della Compliance Ambientale, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, diretto dal professor Giuseppe Cassano, si è tenuta la lezione del Maggiore Luca Modestino Gelormino, Comandante della Sezione Federalismo Fiscale e Pubblici Spettacoli, III Gruppo Tutela Entrate, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma dal titolo < ISPEZIONI DA PARTE DI ENTI ACCERTATORI E GUARDIA DI FINANZA. ATTIVITÀ DIFENSIVE GIUDIZIALI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE >.

Abbiamo rivolto al Maggiore Luca Modestino Gelormino alcune domande:

1)Può delinearci sinteticamente le caratteristiche del rapporto Fisco-Contribuente oggi vigente nel nostro ordinamento?

Il dialogo tra il cittadino e l’Amministrazione finanzia è oggi finalizzato a garantire maggiore equità, trasparenza e orientamento per la crescita del Paese mediante:

– chiarezza, certezza e stabilità del sistema, semplificando gli adempimenti e innovando il rapporto tra Fisco e contribuente, su basi di rinnovata fiducia e maggiore collaborazione reciproca;

– il potenziamento dell’azione di contrasto alle grandi evasioni e alle frodi fiscali, puntando su un più efficace ricorso alle banche dati e su più intense sinergie tra le Istituzioni coinvolte, nazionali e internazionali.

Tale orientamento viene declinato in concreto nell’azione ispettiva degli organi di controllo fiscale, fin dalla fase della preliminare pianificazione delle attività di verifica e controllo, attraverso la selezione dei contribuenti maggiormente “a rischio”, evitando interventi generalizzati sulla universalità degli operatori economici, rimarcando le diverse competenze delle varie Istituzioni dell’Amministrazione finanziaria.

In tale contesto il ruolo della Guardia di Finanza, quale organo di polizia economico-finanziaria, è connotato da una marcata vocazione investigativa a contrasto delle principali fenomenologie evasive.

2) In tale contesto può chiarirci meglio il concetto di polizia economico-finanziaria che connota la Guardia di Finanza?

Le funzioni assolte dal Corpo sono riportate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 2001. In tale articolo sono delineate le molteplici competenze affidate alla Guardia di Finanza. Queste potrebbero apparire tra di loro non armoniche ma le frodi e l’evasione fiscale sono fenomeni strettamente connessi ad altri crimini economico-finanziari, come la corruzione, le frodi in danno del bilancio europeo e nazionale, la contraffazione di prodotti tutelati, l’abusivismo finanziario e il riciclaggio, i reati di borsa e quelli tipici di criminalità organizzata, circostanza che rende indispensabile il ricorso a strumenti investigativi tipici di una forza di polizia in grado di approcciare in maniera trasversale ogni fenomeno illecito.

Questo scenario complessivo comporta, evidentemente, una forte responsabilizzazione della Guardia di Finanza che, quale organo di polizia, svolge la propria attività in maniera trasversale a contrasto dei fenomeni più gravi e complessi che danneggiano, in senso ampio, l’economia ed in grado di mettere a rischio contemporaneamente più interessi fiscali, economici e finanziari, nonché di sottrarre ingentissime risorse all’intera collettività.

3) Come avviene la ricerca e l’estrazione di documenti informatici nel corso dell’accesso?

Con riguardo al tema delle acquisizioni informatiche, è importante tenere conto, sul piano concettuale, dell’autonomia che assume il “dato informatico” rispetto al “sistema informatico”, dovendosi considerare quest’ultimo come un “contenitore” rispetto al “contenuto”, espresso appunto dal dato informatico.

Ne deriva che, nella prassi investigativa, possono verificarsi distinte situazioni, rispetto alle quali l’acquisizione probatoria, secondo le diverse necessità, può riguardare il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni: nel primo caso l’oggetto dell’acquisizione è l’informazione in sé; nel secondo la materiale apprensione riguarda il dato come cristallizzato in un “clone” identico all’originale, perché riversato in una “copia immagine” (c.d. bitstream image o copia forense) al fine di preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici.

Fatta questa premessa, occorre rilevare che in sede di apertura della verifica è sempre necessario valutare, in relazione agli obiettivi dell’intervento e alle circostanze del caso concreto, l’opportunità di procedere a ricerche finalizzate all’acquisizione di supporti informatici fisici (cd, dvd, hard-disk esterni, chiavi usb, ecc.) o dei dati presenti nell’hard-disk dell’elaboratore, mediante trasferimento su altro supporto informatico esterno (cosiddetta copia forense).

Tali ricerche si rendono necessarie non solo con riferimento ai dati di natura contabile, quanto, soprattutto, per quelli di carattere extracontabile ovvero sviluppati dal contribuente per finalità di controllo gestionale ovvero per altre esigenze interne che tuttavia, possono rivelarsi comunque utili ai fini del controllo fiscale.

Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i documenti informatici estrapolati legittimamente dai computer nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità.