Il 17 giugno 2022, in occasione del corso sulla Compliance organizzato dal prof. Giuseppe Cassano
e dall’avv. Alessandro Orlandi presso la EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS, si è tenuta la
lezione dell’avv. Francesco Giuseppe Catullo – docente in diritto giurisprudenziale presso la SSPL
della LUMSA di Roma ed esperto in diritto penale d’impresa – sul tema Compliance e interferenze
penalistiche.
Queste le domande che sono state rivolte all’avv. Catullo: 1) in cosa si concreta il diritto penale
d’impresa? 2) come si sta evolvendo nella giurisprudenza il diritto penale d’impresa? 3) in che
modo il penalista d’impresa può scongiurare che la compliance si traduca in una mera
burocratizzazione dell’attività di impresa? 4) quali sono le prospettive offerte dalla difesa penale
nel predetto settore?
“R: Il diritto penale dell’economia, spostando l’attenzione dall’individuo all’organizzazione
dell’attività produttiva, interviene con risposte sanzionatorie finalizzate ad interrompere o
rallentare il ciclo produttivo attraverso a) misure cautelari reali (sequestri); b) sanzioni pecuniarie
alle persone giuridiche; c) perdita dei requisiti di onorabilità per la partecipazione a gare
pubbliche; d) mancata iscrizione nelle white list per essere fornitori della P.A.; e) interdizioni delle
persone fisiche dallo svolgimento di funzioni amministrative, d) perdita della reputazione
aziendale.
R: Il diritto penale d’impresa si sta strutturando attraverso forme sempre più anticipate di tutela
della salute, dell’ambiente, del fisco e del patrimonio. La maggior parte dei reati addebitabili agli
imprenditori e alle società si sostanziano nell’omissione di cautele organizzative giuridicamente
dovute. Le aziende che per errore vengono coinvolte in indagini penali rischiano di vedere
ingiustamente rallentati o interrotti i propri cicli produttivi a causa di sequestri di risorse
finanziarie, di conti corrente o di impianti produttivi. Per l’impresa, pertanto, diventa sempre più
importante avvalersi di una consulenza penale preventiva atta a predisporre modelli precauzionali
per non essere passibile di sanzioni. Affinché possa essere utile una siffatta consulenza è necessario
che venga prestata in una fase anticipata rispetto al verificarsi di un’indagine penale. In breve:
come la giustizia penale sta anticipando il proprio intervento nel settore produttivo, così la difesa
penale dovrà fornire preventivamente il proprio supporto professionale all’imprenditore. Ciò che si
chiede oggi al penalista d’impresa non è più di offrire assistenza processuale, quanto di prestare
consulenza onde evitare il giudizio.
R: Per evitare che la compliance si risolva in una mera burocratizzazione delle attività di impresa,
il penalista non si deve limitare ad indicare all’azienda come conformarsi alle prescrizioni di legge
per evitare di incorrere nella giustizia penale, ma soprattutto dovrà fornirle supporto per
documentare di volta in volta il predetto comportamento virtuoso.
La partita sull’efficacia della compliance penale si giocherà, pertanto, sul tema delle prove
cristallizzate in anticipo rispetto alla contestazione di eventuali reati. Essersi conformati alle
prescrizioni di legge senza aver conservato la prova di averlo fatto diventa inutile al fine di limitare
il rischio di subire restrizioni penali.
R: Oltre questo tipo di compliance più tradizionale, definibile come preventiva, se ne prospetta una
seconda che potremmo chiamare strategica. Mentre la prima sarà finalizzata a ridurre il rischio
penale, la seconda – invece – sarà protesa a raccogliere prove al fine di valutare i presupposti per
intraprendere eventuali iniziative penali (tramite denunce e querele) avverso dipendenti infedeli,
partner scorretti, fornitori truffaldini. In queste ipotesi, il penalista – tramite l’istituto delle indagini
difensive preventive – potrà raccogliere nell’interesse della società assistita prove documentali o
testimoniali in previsione di un instaurando procedimento penale finalizzato anche a far recuperare
alla propria cliente – offesa dal reato – maggior forza contrattuale in una trattativa, denaro o
reputazione”.