Filippo Lattanzi sul tema “LA COMPLIANCE E IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”
Venerdì 24 novembre, a Roma, nel Corso di Alta Formazione in Esperto della Compliance Ambientale, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, con il supporto dell’avv. Loredana Bardascino della Global Academy, diretto dal professor Giuseppe Cassano, si è tenuta la lezione di Filippo Lattanzi in tema di LA COMPLIANCE E IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”.
Filippo Lattanzi, socio fondatore di Lattanzi Cardarelli Avvocati, studio legale specializzato nel settore del diritto dei mercati regolati, è intervenuto al Corso di Alta Formazione in Esperto della Compliance Ambientale, per approfondire il tema “La Compliance ed il Codice dei Contratti Pubblici”.
Nel suo intervento l’avv. Lattanzi ha illustrato in maniera diffusa le tipologie di possibili conseguenze sanzionatorie derivanti a carico degli operatori economici attivi nel settore dell’evidenza pubblica dalla violazione delle regole di condotta poste a presidio della legalità sostanziale nelle attività rientranti nella cd contrattualistica pubblica.
Quali sono gli accorgimenti che deve adottare un’impresa per prevenire il rischio che condotte illecite poste in essere da propri dipendenti in questo settore producano effetti sul rating dell’operatore economico?
Occorre prendere le mosse dalla constatazione che il novero dei soggetti tenuti al rispetto, integrale o parziale, delle regole dell’evidenza pubblica si è progressivamente ampliato nel corso degli ultimi anni: non soltanto le pubbliche amministrazioni stricto sensu intese (Stato, Regioni, Comuni, Ministeri, Autorità Indipendenti), ma anche gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche, i titolari di diritti speciali o esclusivi, anche i soggetti privati beneficiari di contributi pubblici per la realizzazione dell’opera per un importo superiore al 50% del valore dell’intervento. Questo fenomeno ha comportato una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle regole dell’evidenza pubblica comunitaria, al quale si è accompagnato un corrispondente incremento della operatività oggettiva della disciplina evidenziale, ormai assurta a vero e proprio archetipo delle procedure di acquisto di beni e servizi anche da parte di imprese integralmente private, non astrette al rispetto delle procedure comunitarie.
In questo contesto i modelli organizzativi delle imprese che interagiscono con il settore della contrattualistica pubblica debbono necessariamente contemplare procedure operative ad hoc particolarmente analitiche nella descrizione delle condotte virtuose che debbono essere osservate da tutti i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo coinvolti nelle relazioni con le stazioni appaltanti; questo vale ormai anche per le società fornitrici di operatori economici privati di grandi dimensioni (istituti di credito, imprese di comunicazione elettronica) i quali nella definizione delle procedure di acquisto di beni e servizi si ispirano al modello rappresentato dal Codice dei Contratti Pubblici.
A quali conseguenze sono esposte le imprese a causa di comportamenti illeciti posti in essere dal proprio personale nella interazione con stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori?
Occorre distinguere le vicende che assumono rilievo per il diritto penale dalle altre tipologie di illeciti.
La prima categoria rileva quando il responsabile del reato contestato ricopre una carica formale all’interno dell’organizzazione aziendale, quale quella di amministratore delegato, componente del consiglio di amministrazione, sindaco, direttore tecnico: per queste persone fisiche la circostanza che nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna, ovvero sia stata adottata una misura cautelare, o ancora un provvedimento di rinvio a giudizio per determinate tipologie di reato, espone l’operatore economico concorrente nella procedura selettiva per un verso al dovere giuridico di rendere la stazione appaltante edotta del motivo potenzialmente ostativo, sotto concorrente profilo al rischio concreto di subire una sanzione espulsiva dalla gara laddove la PA ritenga motivatamente che la vicenda incida negativamente sull’affidabilità e la moralità professionale dell’impresa.
Appartengono invece alla nozione residuale di illecito professionale tutte le altre vicende che possono occorrere ad un’impresa nello svolgimento della sua attività, le quali siano oggettivamente idonee ad incidere sulla sua affidabilità morale: si va dalle risoluzioni per grave inadempimento di contratti pubblici, alle decisioni dell’Autorità antitrust che accertino abusi di posizioni dominanti o intese vietate nel settore dell’evidenza pubblica, alle penali contrattuali applicate per ritardo nell’adempimento delle prestazioni sempre nell’ambito di un rapporto contrattuale con una PA; anche queste evenienze sono suscettibili di indurre la stazione appaltante ad escludere il concorrente dalla competizione, purché risultino, ad un vaglio istruttorio approfondito, tali da comportare un giudizio di inaffidabilità sulla capacità dell’impresa di eseguire correttamente la prestazione in caso di aggiudicazione del contratto.
Va ricordato che, in seguito all’adozione del provvedimento espulsivo dalla gara, l’ente aggiudicatore non soltanto è tenuto a verificare i presupposti per l’escussione della fideiussione prescritta a garanzia della serietà della partecipazione alla procedura competitiva, ma anche a segnalare l’accaduto all’Anac affinchè l’Autorità preposta alla vigilanza nel settore valuti la sussistenza dei requisiti per l’adozione nei confronti dell’impresa di sanzioni pecuniarie nonché, nei casi più gravi (formulazione di dichiarazioni false da parte del concorrente), interdittive quali il divieto di partecipazione a tutte le gare per un certo periodo di tempo.
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