Processo all’AI: un’udienza aperta sull’intelligenza artificiale
Resoconto del processo simulato all’IA: dibattito su etica e rischi della tecnologia, conclusosi con...
Read moreIl 23 aprile scorso, presso la sede romana della European School of Economics, si è tenuta una delle lezioni più attese del Corso di Alta Formazione in Esperto nella Tutela del Consumatore e dell’Impresa dal Mercato, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche diretto dal Prof. Cassano. Protagonista dell’incontro, l’Avv. Alfonso Bonafede, che ha condotto i partecipanti in un’analisi approfondita di uno degli strumenti processuali più discussi e in evoluzione del panorama giuridico contemporaneo: l’azione di classe.
A margine della lezione, il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha avuto l’opportunità di raccogliere la sua voce in questa intervista, nella quale l’Avv. Bonafede ripercorre lo stato dell’arte della class action in Italia, ne analizza le criticità normative e traccia le prospettive di sviluppo a livello europeo, offrendo una lettura che intreccia rigore tecnico e visione di sistema.
D) Avv. Bonafede, quali sono i vantaggi per un ordinamento giuridico che abbia la “class action” tra i suoi strumenti processuali?
R) Specifichiamo subito che si tratta di uno strumento disciplinato in maniera differente nei vari ordinamenti giuridici. Tanto premesso, si possono individuare alcuni obiettivi comuni che, in base ai diversi presupposti normativi fissati dai singoli ordinamenti, ogni azione di classe si prefigge di raggiungere.
Innanzitutto, la class action è uno strumento che ha lo scopo fondamentale di rendere effettivo l’accesso alla giustizia in tutti quei casi in cui il singolo danneggiato, da solo, difficilmente avrebbe la “forza” economica e processuale per agire.
Il primo vantaggio è proprio questo: riequilibrare l’asimmetria tra una pluralità di soggetti lesi e una controparte spesso economicamente e organizzativamente più forte.
Il secondo vantaggio riguarda l’efficienza del sistema giudiziario. L’azione di classe permette di concentrare e “sintetizzare” in un unico procedimento, secondo le regole fissate da ogni singolo ordinamento, una molteplicità di pretese omogenee, evitando la proliferazione di tanti giudizi individuali.
Il terzo profilo è quello della deterrenza. La class action stimola di fatto un mercato virtuoso nella misura in cui le imprese, nella consapevolezza di rischiare di subire una azione di classe, tendono ad adottare forme di compliance che eliminino il rischio di comportamenti plurioffensivi. In altre parole, ha una funzione deterrente nei confronti dei comportamenti illeciti plurioffensivi delle imprese e di sostanziale controllo sulla correttezza degli operatori del mercato (in una logica di private enforcement).
In questa prospettiva, valutando complessivamente questi tre profili, la class action non è soltanto uno strumento processuale, ma anche un fattore di modernizzazione del sistema giustizia e del mercato.
D) Qual è lo stato dell’arte in Italia? È stata fino ad ora un successo o un fallimento? Quali sono le auspicabili prospettive di modifica?
R) In Italia si sono succedute diverse discipline e, nel complesso, possiamo giudicare positivamente i passi avanti compiuti.
La prima disciplina italiana, contenuta nell’art. 140-bis del Codice del consumo, ha avuto il grande merito di introdurre nel 2010 l’istituto nel nostro ordinamento, ma ha prodotto risultati fisiologicamente limitati. Era una disciplina troppo circoscritta, costruita essenzialmente attorno alla figura del consumatore e a specifiche ipotesi di illecito, peraltro calata in un ordinamento, quello italiano, ancora culturalmente impreparato rispetto ad uno strumento così innovativo di origine statunitense. Questa prima fase è stata comunque fondamentale perché ha consentito al legislatore di avere un bagaglio di esperienza di cui fare tesoro in occasione dell’intervento normativo del 2019.
La Legge n. 31 del 2019, infatti, ha provato a superare i limiti soggettivi ed oggettivi dell’art. 140 bis, spostando l’azione di classe nel codice di procedura civile e rendendola uno strumento generale a tutela dei diritti individuali omogenei a seguito di qualsiasi tipo di danno contrattuale o extracontrattuale. È stato un passaggio fondamentale: da questo momento, la class action italiana non è più soltanto uno strumento consumeristico, ma può essere utilizzata anche da imprese, lavoratori e altri soggetti danneggiati da condotte plurioffensive.
La completa digitalizzazione dell’azione e l’introduzione del sistema di conoscibilità dell’azione stessa tramite apposito portale sul sito del Ministero della Giustizia, hanno comportato inoltre un’enorme riduzione dei costi dell’azione a beneficio della sua maggiore accessibilità. Dall’altra parte, la permanenza del filtro di ammissibilità rappresenta uno degli elementi di equilibrio con cui il legislatore ha voluto limitare il rischio di forme di abuso di questo strumento, anche nella consapevolezza che una class action infondata può produrre effetti reputazionali rilevanti anche prima della decisione di merito.
Da un punto di vista procedurale, inoltre, la Legge n. 31/2019 ha introdotto una grande novità che può essere ricondotta nella categoria del c.d. late opt-in: una fase successiva alla sentenza in cui, in un termine perentorio definito dal giudice – non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta – è ancora possibile aderire (art. 840 septies c.p.c.).
Oggi, però, il quadro si è, a mio parere, complicato a seguito di una singolare stratificazione normativa avvenuta con il recepimento della Direttiva europea 2020/1828 UE sulle azioni rappresentative, con il D. Lgs. n. 28 del 2023. Piuttosto che apportare le modifiche necessarie alla L. n. 31/2019 per farla aderire alla direttiva europea, il legislatore italiano ha optato, aprendo spazi di incertezza interpretativa, un doppio binario tra azione di classe generale e azione rappresentativa dei consumatori.
A mio avviso, una delle prospettive di modifica più importanti dovrebbe riguardare proprio il coordinamento tra queste discipline per evitare difficoltà inevitabilmente dovute alla necessità di inquadrare diverse e complesse fattispecie all’interno di una delle due discipline.
Un altro tema centrale è il third party funding, cioè il finanziamento dell’azione da parte di soggetti terzi. Può diventare un fattore decisivo, oggi soltanto accennato nel D. Lgs. n. 28/2023, per rendere sostenibili azioni complesse, ma dovrà essere disciplinato con grande attenzione.
D) Quali sono le prospettive di sviluppo a livello italiano ed europeo? Si può ripetere, con qualche anno di ritardo, l’esperienza statunitense?
R) Credo che le azioni di classe siano destinate a crescere, sia in Italia sia in Europa (e i dati lo confermano). Tuttavia non ritengo – e non auspico – che si possa semplicemente replicare il modello statunitense.
Il sistema americano si fonda su elementi caratteristici propri che da noi non esistono o esistono solo in forma attenuata: soltanto per fare qualche esempio, basta ricordare l’opt-out, i risarcimenti punitivi, il ruolo “imprenditoriale” dei grandi studi legali legato spesso al patto di quota lite e un mercato molto sviluppato del litigation funding.
Il sistema europeo è ovviamente diverso e sta gradualmente elaborando il proprio modello di class action che, anche in virtù di una necessaria maggiore apertura “culturale” da parte di tutti gli operatori del diritto rispetto all’esperienza statunitense, potrà raggiungere obiettivi molto ambiziosi in termini di effettività della tutela dei diritti. Credo che le associazioni dei consumatori, soprattutto in questa prima fase, avranno un ruolo centrale nel sistema europeo, così come dimostra la direttiva n. 2020/1828.
L’Italia, dal canto suo, ha intrapreso un percorso legislativo e giurisprudenziale che la colloca tra gli ordinamenti europei più interessanti da osservare in questa fase evolutiva, anche perché ha già sperimentato soluzioni originali, come per esempio l’azione di classe generale nel codice di procedura civile e un meccanismo del late opt-in.
Mi preme aggiungere che, per quanto concerne il nostro Paese, da tempo sottolineo come, alla base dell’azione del legislatore italiano, debba esservi la ferma – e ambiziosa – convinzione per cui la class action, ove correttamente ed efficacemente inserita nel nostro ordinamento, potrà rappresentare uno strumento idoneo a realizzare un punto di sinergia potenzialmente ideale tra l’art. 3 e l’art. 24 della Costituzione. Lo strumento della class action deve essere implementato nel nostro ordinamento anche al fine di rimuovere, di fatto, gli squilibri e ostacoli di varia natura (per esempio, economici) che non consentono di garantire l’eguaglianza sostanziale dei cittadini nell’esercizio del diritto di difesa. Al tempo stesso, l’azione di classe può favorire un mercato più responsabile, nel quale la tutela collettiva dei diritti diventa anche incentivo alla correttezza degli operatori economici.
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