La tutela del diritto d’autore nell’era di ChatGPT richiede una riflessione approfondita su alcuni temi specifici, che l’evoluzione normativa più recente ha in parte ridefinito. Il lavoro muove dalla constatazione che ad ogni evoluzione tecnica di rilievo ha sempre fatto da contraltare la necessità di una rimodulazione della tutela autoriale, come dimostrano le vicende delle opere fotografiche, delle banche dati e del software; e ricostruisce anzitutto la nozione di sistema di IA accolta dall’art. 3 dell’AI Act, richiamato dalla stessa Legge n. 132/2025.

Si passa poi al quesito con cui ci si chiede se le opere generate dall’intelligenza artificiale possano essere considerate o no «opere dell’ingegno» e quindi protette dal diritto d’autore: tema particolarmente rilevante se si considera che tali opere sono spesso il risultato di un processo di apprendimento automatico che utilizza dati e informazioni già esistenti. L’indagine verifica allora la configurabilità di un autore «artificiale» attraverso una ricognizione comparata – dal caso Naruto alle linee guida dello U.S. Copyright Office, dalla legge cinese alla giurisprudenza della Suprema Corte messicana, sino alle decisioni dell’EPO – sostenendo che il riferimento normativo alla persona fisica, interno ed euro-unitario, è storicamente volto a delimitare l’acquisto in capo alla persona giuridica e non opera ad excludendum verso l’IA; da cui l’ipotesi ricostruttiva di una «soggettività dimezzata», oggi però scartata dalle scelte del legislatore del 2025.

La novella recata dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, infatti, restringe la tutela alle opere dell’ingegno umano, ammettendo quelle realizzate con l’ausilio di strumenti di IA purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Ne deriva una matrice categoriale a quattro quadranti, le cui zone intermedie vengono perimetrate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle «scelte libere e creative», articolando il processo creativo nelle fasi di concezione, esecuzione e redazione. In tale prospettiva il prompt – input fornito all’algoritmo e momento fondamentale nella creazione dell’opera – può rilevare non già quale autonomo oggetto di protezione, bensì quale sede elettiva delle scelte creative dell’autore e criterio di misura del suo apporto intellettuale, segnatamente nella zona grigia del prompt crafting. Si esamina quindi la sorte delle opere che, per difetto di apporto umano percepibile, restano prive di tutela.

Passando ad altro tema centrale, il lavoro si sofferma poi sulla gestione dei diritti relativi ai dati utilizzati per addestrare gli algoritmi: venendo ad analizzare il nuovo art. 70-septies l.d.a., introdotto dall’art. 25 della Legge n. 132/2025, i suoi rapporti con gli artt. 70-ter e 70-quater, con l’art. 4 della direttiva (UE) 2019/790 e con l’art. 53 dell’AI Act, il regime dell’opt-out e le sue modalità di espressione, nonché l’inidoneità dell’eccezione a coprire la fase di output. Viene così in rilievo la possibilità che il modello generi opere lesive dei diritti di terzi, con i conseguenti interrogativi sulla responsabilità di fornitori e deployer.

Seguono poi l’esame del Codice di buone pratiche e dei codici di condotta ex art. 95 dell’AI Act, dei quali si propone una qualificazione in termini di espressione della regolazione «mista» e se ne argomenta il rilievo tanto ai fini delle sanzioni ex artt. 99-101 quanto della responsabilità civile (artt. 2043 e 2050 c.c.); nonché l’analisi del ruolo dell’AGCOM e dell’ingiunzione dinamica amministrativa. Le riflessioni conclusive assumono infine il bilanciamento di interessi quale filo conduttore, proponendo criteri operativi per l’accertamento dell’apporto creativo umano e segnalandone le criticità sistemiche di medio periodo.

Il lavoro è poi corredato dalla pubblicazione delle sentenze e, ove il procedimento non sia concluso, dei principali provvedimenti resi nei contenziosi ad oggi più rilevanti in materia su entrambe le sponde dell’Atlantico – Kneschke v. LAION, GEMA v. OpenAI, Getty Images v. Stability AI, Bartz v. Anthropic, Concord Music v. Anthropic e Disney Enterprises v. Midjourney – ciascuno accompagnato da apposita nota di commento.

Scarica il volume Cassano, D’Antonio, Tassone, Zambrano, Intelligenza artificiale e diritto d’autore

Archivi

Articoli simili

See all